Il Bed and breakfast è un servizio di accoglienza ricettiva a conduzione
familiare di alloggio e prima colazione. Il nome, di origine inglese, è
traducibile come letto e colazione, comunemente abbreviato come B&B. È praticato
dalle famiglie con una o più stanze per gli ospiti libere, con o senza bagno
privato, e include il pernottamento e la prima colazione.
È considerato generalmente più economico delle altre forme di alloggio turistico
come hotel o residence, e più caro rispetto agli ostelli o campeggi. Spesso il
B&B rappresenta una fonte economica importante per le famiglie, ed allo stesso
tempo un'occasione di compagnia e conoscenza per persone sole o famiglie, felici
di ospitare ed accogliere i viaggiatori.
Una delle caratteristiche comuni è che si tratti di attività a conduzione
familiare, condotte cioè da privati all'interno della propria abitazione e
dimora, il luogo cioè in cui si vive abitualmente. Il numero massimo di stanze e
posti letto adibite al servizio varia a seconda della legge regionale, in genere
c'è un limite di 3 stanze e 6 posti letto, ma alcune regioni ne consentono di
più. La colazione fornita deve essere composta di cibi preconfezionati (i B&B,
infatti, non sono autorizzati a preparare, manipolare e servire alimenti, salvo
diverse disposizioni regionali).
A seconda dell'arredo, dell'ubicazione, della presenza o meno del bagno in
camera, dei servizi offerti (cambio lenzuola, pulizia, tv o altri apparecchi
elettronici in stanza, tipologia di colazione, etc.), i B&B vengono in talune
province classificati dalle Aziende Provinciali per il Turismo (APT) o da
apposite commissioni comunali. Sono comunque ancora poche le regioni nelle quali
avviene una classificazione, spesso non gradita dai gestori stessi che vedono in
tal modo vanificare le peculiarità di ciascun B&B a favore di una
standardizzazione del servizio offerto. Alcune Associazioni classificano i B&B
ma tali classificazioni non hanno alcuna validità a livello nazionale o
internazionale, sono semplici criteri atti ad assicurare la esistenza di
determinati accessori o servizi all'interno di una struttura.
Il bed and breakfast ha permesso e permette anche a chi ha dei mezzi economici
ridotti di viaggiare o di viaggiare più a lungo. Inoltre, sempre piú persone
avvertono durante il viaggio la necessitá di intraprendere rapporti umani
genuini e di entrare in contatto con lo stile di vita della terra che li ospita.
Alloggiare in Bed and Breakfast consente a chiunque di vivere l'esperienza unica
di condividere lo stile di vita del luogo e la gente che vi abita.
Il B&B assolve a tantissime mancanze della consueta ospitalità. Primo fra tutti,
come già detto, grazie alla sua economicità permette vacanze più lunghe e
accessibili a tutti. Inoltre, vista l'esiguità dei costi di gestione (è a tutti
gli effetti una attività familiare) consente l'offerta di ospitalità anche in
località dove non risulta conveniente l'apertura di un hotel creando un indotto
turistico, seppur minimo, anche in località non usualmente raggiunte dal
turismo.
Normalmente per aprire un B&B è sufficiente comunicare l'inizio dell'attività e
i relativi prezzi presso l'ufficio turistico del comune o presso l'APT. Dal
punto di vista fiscale, (secondo la risoluzione del Ministero delle Finanze n.
155 del 13/10/2000), non è necessario aprire la partita IVA in quanto l'attività
di B&B deve essere esercitata in modo saltuario, ed è sufficiente il codice
fiscale del titolare da apporsi anche sulla ricevuta (non fiscale) che è
obbligatorio rilasciare al momento del pagamento. Per importi superiori agli
euro 77,47 è inoltre obbligatorio porre sulla ricevuta una marca da bollo da
euro 1,81 che generalmente viene fatta pagare al cliente (l'obbligo della
apposizione è però carico del gestore).
Trattandosi per legge di attività saltuaria è inoltre obbligatoria la chiusura
per almeno 3 mesi all'anno, e non sono consentiti soggiorni per più di 30 giorni
consecutivi.
Di seguito
la legge della Regione Calabria che disciplina l'attività del Bed and Breakfast
(clicca qui per scaricarla).
REGIONE CALABRIA
Legge Regionale 26 febbraio 2003, n. 2
Disciplina dell’attività di accoglienza ricettiva
a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast
CAPO I
Art 1 - Finalità
1. La Regione Calabria, perseguendo le sue finalità istituzionali in materia di
crescita economica ed occupazionale, riconosce e sostiene lo sviluppo
dell'attività riconducibile alla formula internazionale del Bed and Breakfast
(camera e colazione, di seguito denominato B&B) come servizio di accoglienza
ricettiva non convenzionale a conduzione familiare di alloggio e prima
colazione.
2. La Regione Calabria favorisce l'accoglienza turistica a carattere familiare,
denominata B&B, al fine di promuovere la diffusione sul territorio di un turismo
sostenibile volto alla realizzazione di benefici per le comunità locali, in
termini di reddito e di qualità della vita.
3. La Regione mira, altresì, a valorizzare e migliorare l'utilizzazione del
patrimonio immobiliare esistente, nonché attraverso l'accoglienza turistica
familiare l'operosità e l'ospitalità delle donne e degli uomini calabresi e la
conoscenza diretta ed il rispetto di abitudini, costumi, tradizioni culturali ed
enogastronomiche locali.
Art 2 - Definizione e servizi
1. Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via
occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi
della organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino ad
un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e
prima colazione sono classificate come "B&B".
2. Il servizio alloggio deve comprendere i seguenti elementi minimi:
a) la superficie delle camere adibite alla ricezione non può essere inferiore a
mq 8 per la camera singola e mq 12 per la doppia;
b) fornitura e cambio della biancheria compresa quella da bagno due volte la
settimana e al cambio del cliente;
c) un servizio bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con un
rapporto non inferiore a quattro posti letto per ogni bagno;
d) la pulizia quotidiana dei locali;
e) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e da e riscaldamento.
3. Il servizio di prima colazione è assicurato prevalentemente con cibi e
bevande provenienti da produzioni calabresi.
4. La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi.
Art. 3 - Disposizioni urbanistico - edilizie
1. L'esercizio dell'attività di B&B non costituisce cambio di destinazione d'uso
dell'immobile.
2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 devono
possedere le caratteristiche strutturali ed igenico-sanitarie previste dallo
strumento urbanistico-edilizio del Comune per i locali di civile abitazione.
Art 4 - Adempimenti amministrativi - idoneità - inizio attività
1. I privati che intendano esercitare l'attività di cui all'articolo 2 devono
presentare richieste di autorizzazione al Comune ed all’APT. (Parole soppresse)
Detta richiesta deve contenere:
a) le generalità complete del titolare dell’attività e l’ubicazione esatta
dell’immobile in cui si intende svolgere la stessa attività;
b) l’indicazione del diritto esercitato dall’esercente sull’immobile
(proprietario, locatario, usufruttuario, ecc.);
c) il periodo di svolgimento dell'attività nell'arco dell'anno;
d) le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare;
e) la planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i
vari locali evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;
f) il titolo di possesso dell'immobile;
g) il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
h) l'eventuale atto di approvazione dell'assemblea condominiale nel caso di
immobile facente parte di edificio composto da più appartamenti;
i) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli
eventuali rappresentanti previsti dagli artt. 11 e 12 T.U.P.S, approvato con
R.D.L. del 18 giugno 1931 n.773.
2. Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) planimetria dell’unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e
dei vani e servizi, delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a
disposizione degli ospiti;
b) atto in copia conforme all’originale comprovante la disponibilità
dell’immobile (compravendita, locazione o altro);
c) atto di assenso a firma di proprietari o comproprietari nel caso di istanza
presentata da altri.
3. Il Comune, entro sessanta giorni, provvede ad effettuare un sopralluogo per
la verifica dell’idoneità della struttura all’esercizio dell’attività, il cui
esito sarà comunicato alla Regione – Assessorato al turismo -, alla Provincia e
all’APT oltre che all’interessato.
4. Non è consentito adottare la stessa denominazione all’interno del territorio
comunale.
5. Presso i Comuni è istituito l’albo degli operatori del "Bed and Breakfast".
6. L'esercizio dell'attività di B&B non necessita di iscrizione alla sezione
speciale del registro degli esercenti il commercio.
7. L'esercizio dell'attività di B&B non comporta l'obbligo di aprire la Partita
Iva, secondo quanto stabilito dal Ministero delle Finanze nella risoluzione
ministeriale n. 180 del 14.12.1998.
8. Chi esercita l'attività ricettiva di cui alla presente legge è tenuto,
altresì, a comunicare, su apposito modello ISTAT, al Comune e all'APT almeno
semestralmente il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica ed
entro il 30 settembre di ogni anno, per il periodo di apertura dell'attività, i
prezzi minimi e massimi con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Copia
delle tariffe deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva. La
mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato comporta
l'automatica conferma di quelle in vigore.
9. Il Comune e l'APT in conformità alle comunicazioni di cui ai precedenti comma
redigono annualmente, ai fini dell'informazione turistica, l'elenco delle
attività ricettive B&B, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione
alla Regione ed "all'APT provinciale" entro il 31 dicembre di ogni anno.
10. Nessuna attività di Bed and Breakfast può essere esercitata da titolare non
iscritto nell’elenco previsto dal comma precedente.
11. Il gestore fornisce all’Autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione
relativa alle presenze, secondo la normativa vigente.
12. L'esercente non può gestire altra attività di B&B ed è tenuto a comunicare
al Comune ed all'APT l'eventuale cessazione dell'attività ai fini della
cancellazione dall'elenco di cui al comma 9.
CAPO II
Art. 5 - Finanziamenti
1. La Regione, per perseguire le finalità di cui alla presente legge, può
concedere contributi in conto capitale, fino al 50% delle spese ammesse con un
tetto massimo di 5.000,00 Euro per posto letto e comunque nell’importo massimo
complessivo di 25.000,00 Euro.
2. La Regione può altresì concedere contributi alle APT per la realizzazione di
materiali informativi e promozionali delle attività di B&B iscritte nell'elenco,
nonché per favorire l'associazionismo e la qualificazione dei gestori al fine di
realizzare il sistema calabrese delle strutture di B&B.
3. La Regione adotta un marchio tipo, identificativo del sistema calabrese di
B&B che certifica il livello complessivo della qualità dei servizi rapportati al
prezzo di 1^ e 2^ categoria. Il marchio deve essere, obbligatoriamente esposto
nelle abitazioni destinate ad esercizio dell'attività all’esterno degli
immobili.
4. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, adotta un regolamento che definisce le condizioni, i termini, le modalità
e le priorità a favore dei piccoli centri delle aree interne, per la concessione
e la liquidazione dei contributi , nonché per l'attribuzione del marchio, di cui
ai commi precedenti.
5. Il regolamento di cui al comma quattro stabilisce altresì le procedure per la
riserva dei finanziamenti alle singole Province, tenendo conto dell'ampiezza dei
territori, del numero dei piccoli comuni ubicati in aree interne e, in misura
inversamente proporzionale, del numero di esercizi di B&B iscritti nell'elenco
di cui all'articolo successivo.
6. A seguito dell'attuazione del conferimento agli Enti locali delle funzioni e
dei compiti in materia di turismo in applicazione della L.R. 12 agosto 2002, n.
34, i provvedimenti di concessione dei contributi di cui al primo comma sono
assunti dalle Amministrazioni provinciali.
Art. 6 - Elenco regionale e promozionale del sistema calabrese di B&B.
1. La Regione istituisce l'elenco regionale dei soggetti esercenti in Calabria
l'attività del B&B. L'elenco è articolato per sezioni provinciali ed è gestito
dalle APT per il territorio di competenza. L'iscrizione nell'elenco è
obbligatoria.
Art 7 - Revoca di contributi e sospensione dell'autorizzazione
1. Il Comune controlla periodicamente il rispetto dell'obbligo al mantenimento
dell'attività. La regione, accertata la violazione dell'obbligo, provvede a
revocare i contributi concessi proporzionalmente al residuo periodo di
inadempienza.
2. Il Comune, anche su segnalazione dell'APT o dell'ASL competenti per
territorio, può adottare provvedimenti di sospensione o chiusura dell'esercizio,
mediate revoca dell'autorizzazione e conseguente cancellazione dagli elenchi
delle attività ricettive di B&B, nei seguenti casi:
a) perdita, da parte del titolare, del possesso dei requisiti soggettivi di cui
al T.U. P.S. approvato con R.D.L. 18/6/1931 n. 773 e successive modificazioni;
b) attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l'idoneità;
c) reiterate segnalazioni da parte degli ospiti di carenze e disservizi;
d) persistente inosservanza delle normative di tutela del turista.
3. In caso di accertamenti di irregolarità, il Comune diffida a rimuovere le
stesse entro un termine non superiore a 10 giorni e, in caso di inadempienza,
procede alla sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a 6 mesi,
decorso inutilmente il quale procede alla chiusura dell'attività.
4. I provvedimenti di sospensione e di chiusura sono comunicati all'APT per
l'annotazione sull'elenco.
Art. 8 - Sanzioni
1. Il comune per le inadempienze accertate può comminare le sanzioni di seguito
elencate:
a) per omessa esposizione delle tabelle delle tariffe praticate: sanzione
pecunaria da euro 105.00 a euro 420.00.
b) per applicazioni di prezzi difformi rispetto a quelli esposti: da euro 210.00
a euro 840.00
c) per accoglimento degli ospiti in numero eccedente rispetto alla capienza
massima di posti letto autorizzata: da euro 155.00 a euro 775.00;
d) per apertura abusiva e/o omessa denuncia inizio attività da Euro 260,00 a
Euro 1.000,00.
2. L’introito delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie
avviene a favore del Comune dove ha sede l’attività.
3. Le sanzioni di cui al comma 1, in caso di persistente inosservanza, sono
raddoppiate.
Art. 9 - Vigilanza e controlli
1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica
sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle
disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune e dall'APT
territorialmente competenti. I Comuni svolgono le funzioni amministrative
concernenti l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8.
Art. 10 - Sospensione dell'attività
1. Il titolare dell'attività di B&B che intende sospendere temporaneamente
l'esercizio deve darne, preventivamente, comunicazione al Comune e all'APT.
2. La sospensione temporanea non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili per
ulteriori 6 mesi, per comprovati motivi di forza maggiore. Decorso tale termine
l'attività si considera definitivamente cessata ed il comune procede alla revoca
dell'autorizzazione.
Art. 11 - Norma finanziaria
1. Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla presente legge si
provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione 2003.
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